|
|
Come ripartire le spese di manutenzione su interventi sulle strutture oppure Interventi sugli impiantiLa ripartizione delle spese secondo il Codice Civile:
|
Per vedere clicca l'articolo |
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solaiArt. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo |
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il
godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono
sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che
ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici
solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carica del gruppo di condomini
che ne trae utilità.
Disposizioni complementari:
Art. 63, 68, 69 disp. Att. c.c. (vedi artt. 1130 e 1138 c.c.)
Disposizioni correlative
Art. 1104, 1110, 1118, 1124-1126, 1138 c.c.
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari
dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per
metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra
metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano del suolo. Al fine
del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si
considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto
e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Disposizioni correlative
Art. 1123 c.c. – Art. 68 e 69 disp. Att.. c.c.
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari
di due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del
piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Disposizioni correlative
Art. 1104 e segg. c.c. – Art. 1123 c.c.
Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di
essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle ripartizioni o ricostruzioni
del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini
dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Disposizioni correlative
Art. 1123 c.c. – Art. 68 e 69 disp. Att.. c.c.
Per eventuali
commenti o suggerimenti relativi a questo sito scrivi al Web Master webmaster@tutelati.it
|