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Di chi è il sottotetto?
Nella babele dei rapporti condominiali, a volte non si capisce neanche se un
certo locale appartiene a Tizio o a Caio, o magari all'intero condominio.
Un dubbio frequente è quello che segue: di chi è il sottotetto? Parliamo del
vano compreso tra il soffitto dell'appartamento dell'ultimo piano e il tetto
dell'edificio.
La risposta la troviamo nella sentenza n. 4509 del 15 maggio 1996 della Corte di
Cassazione: "Il sottotetto di un edificio, non compreso tra le parti comune
indicate dall'art. 1117 del codice civile, costituisce una pertinenza
dell'appartamento sito all'ultimo piano quando assolva alla funzione esclusiva
di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una
camera d'aria a sua difesa.
Esso, tuttavia, realizza una funzione diversa dalla mera camera d'aria quando
sia destinato all'uso comune di tutti i condomini, come nel caso in cui sia
dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune".
Dunque, il sottotetto appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano
rispetto al quale assolve funzione di isolamento termico, e non al condominio
(sempre che i contratti di acquisto non dispongano diversamente).
Occorre però accertare, caso per caso, se e come il sottotetto comunica con le
scale, per capire se invece lo si può considerare oggettivamente al servizio
delle parti comuni. In tal caso, infatti viene considerato parte comune.
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