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Se il condominio di edificio è costituito da due soli partecipanti si dice
che è un "piccolo condominio".
Per il piccolo condominio gli articoli del Codice Civile, a partire dal 1136,
sono inapplicabili (relativi alla costituzione
dell'assemblea e alla validità delle relative delibere), si applicano però gli
articoli della comunione in generale art. 1105 e 1106.
Contrasti tra i condomini
Nel caso ci sia contrasto tra i due partecipanti è non si possa
arrivare ad un accordo è possibile fare il ricorso all'autorità giudiziaria
per superare le conflittualità.
"...se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore".
Convocazione assemblea
Anche nel piccolo condominio, come nel condominio in generale, non
sono prescritte particolari formalità per convocare l'assemblea, ma è pur
sempre necessario che tutti i compartecipanti siamo stati posti in grado di
conoscere l'argomento della deliberazione, per cui la preventiva convocazione
costituisce un requisito essenziale per la validità dell'assemblea. Non vale un
semplice avvertimento o la necessità di fare dei lavori (cass. 25.06.91 n.
7126).
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