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Il regolamento d'assemblea in
pratica |
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Ecco alcuni consigli pratici per la redazione del regolamento interno del
condominio:
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dotare tutti i condomini di una copia del regolamento proposto (esistono
diversi schemi di base già pronti, disponibili presso le associazioni dei
proprietari di immobili o degli amministratori di condominio);
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in assemblea, citare i singoli articoli, e riportare sul registro dei
verbali l'elenco degli articoli approvati tali e quali, nonché le
modificazioni e integrazioni che si rendessero necessarie, in base alle
caratteristiche del condominio;
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considerata l'importanza che riveste il regolamento condominiale,
conviene sempre farsi assistere da un tecnico competente che, dopo aver
esaminato le caratteristiche dell'edificio, aiuterà nella stesura del
regolamento;
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un regolamento incerto, impreciso, incompleto, se non addirittura lesivo
dei diritti sulle proprietà private, porterà inevitabilmente a dissapori,
contrasti, ricorsi alla magistratura.
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Il regolamento condominiale può discostarsi dal codice civile? La risposta
è: sì e no. Solo il regolamento contrattuale o l'assemblea con l'approvazione
di tutti i condomini può derogare alle norme del codice. Ad esempio, stabilendo
un criterio di ripartizione di alcune spese diverso da quello fissato in
generale dalla legge. Alcuni articoli del codice, poi, sono assolutamente
inderogabili. Questi sono:
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l'impossibilità di sottrarsi all'onere delle spese (art. 1118 c.2);
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l'indivisibilità delle cose comuni (art. 1119);
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la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti (art. 1132);
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i requisiti di validità ed efficacia delle assemblee (art. 1136);
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la procedura di impugnazione delle delibere (art. 1137);
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Sono inderogabili anche i seguenti articoli delle "Disposizioni di
attuazione del codice civile)":
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art. 63, che regola l'azione per ottenere il pagamento dei contributi e
pone la relativa sanzione;
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art. 66, che regola le convocazioni ordinarie e straordinarie
dell'assemblea;
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art. 67, che autorizza il condòmino a intervenire all'assemblea
mediante rappresentante e regola il diritto di voto nei casi di proprietari
pro-quota e di usufruttuario;
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art. 69, che autorizza in determinati casi la revisione o modifica dei
valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano, anche
nell'interesse di un solo condòmino.
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Chi non è d'accordo con alcuni punti del nuovo regolamento di condominio e
li ritiene illegittimi, può fare ricorso al giudice, che potrà sospendere
l'entrata in vigore del regolamento in attesa della sentenza.
L'impugnazione deve essere fatta: entro 30 giorni dalla data della delibera se a
presentare ricorso è un condòmino dissenziente, entro 30 giorni dalla data in
cui si è ricevuta la delibera, nel caso dei condòmini assenti.
Trascorsi questi termini senza che il regolamento sia stato impugnato, esso avrà
effetto per tutti i condòmini.
Se però il regolamento contiene norme illecite o impossibili o contrarie al
titolo di proprietà, deve considerarsi affetto da nullità radicale e potrà
essere impugnato in qualsiasi momento.
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