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L'ASSEMBLEA CONDOMINIALE
L’assemblea è l’organo principale del condominio, è il
suo organo deliberante la quale può essere validamente e regolarmente
costituita solo in seguito all’approvazione e formazione delle tabelle
millesimali.
I compiti e le attività dell’assemblea sono ( ex art. 1135 c.c.):
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nomina, conferma, sostituzione o revoca dell’amministratore
e alla eventuale sua retribuzione;
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approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuali
ripartendo le relative spese tra i condomini;
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delibera in ordine alle opere di manutenzione straordinaria
nonché in ordine agli atti di acquisto, alienazione o costituzione di
diritti reali sulle parti comuni dell’edificio;
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delibera di promuovere liti o resistere a domande
intraprese contro il condominio;
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a modificare il regolamento di condominio;
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all’uso o al godimento delle parti comuni con esclusione
di qualsiasi ingerenza sulle parti in proprietà esclusiva:
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qualsiasi altra decisione eccedente l’ordinaria
amministrazione;
L’assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via
straordinaria.
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per
discutere e deliberare sulle materie indicate dall’1135 c.c., questa può
essere richiesta in qualsiasi momento dall’amministratore o da un condomino.
Diversamente l’assemblea straordinaria può essere convocata dietro richiesta
dell’amministratore o di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore
dell’edificio.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque
giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Detto avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i condomini o
attraverso raccomandata o mediante firma su un foglio nel quale è riportato il
testo della convocazione.
La mancanza dell’invito anche di uno solo dei condomini rende nulla la
deliberazione dell’assemblea.
Il condomino non invitato può sempre impugnare la delibera assembleare.
Molto importante è la regolarità della convocazione per la stessa validità
delle delibere assembleari.
Di fatto l’assemblea non può deliberare se non sono stati invitati tutti i
condomini ed è regolarmente costituita solo con l’intervento di tanti
condomini che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio e i 2/3 dei
partecipanti al condominio.
L’assemblea quindi delibera regolarmente e validamente in prima convocazione
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno
la metà del valore dell’edificio, mentre in seconda convocazione con un
numero di voti che rappresenti almeno 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3
del valore dell’intero edificio.
Giova inoltre rilevare che le deliberazione che hanno ad oggetto le innovazioni
devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio.
Molto importante è anche l’ordine del giorno nel quale devono essere inseriti
gli argomenti che saranno oggetto dell’assemblea.
Compito dell’assemblea è anche quello di nominare un presidente e un
segretario ( con la maggioranza prevista dalla legge) i quali hanno il compito e
la funzione di dirigere e gestire la riunione assembleare al fine di garantirne
la validità e regolarità.
Giova evidenziare infine che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo
che la sospensione sia ordinata dalla stessa autorità.
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni ( a pena di decadenza), che
decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
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